Quanto vi dà fastidio, da utenti, cliccare sull’anteprima di un sito e vedervi comparire subito la cookie policy, per cui o ne accettate le condizioni oppure dovete pagare per accedere ai contenuti? Molto, eh?
E da proprietari o gestori di siti, invece? Un po' meno, giusto?
Tranquilli, è inevitabile: la “guerra della pubblicità”, conseguenza del lunghissimo periodo di magra economica che stiamo attraversando, ha raggiunto sul web una delle sue fasi più calde.
Ricordiamoci, prima di tutto, di cosa sono esattamente i cookie: piccoli file che vengono installati sui terminali dell’utente da parte del sito web o e-commerce o da terze parti quando l’utente stesso li visita.
Si differenziano in “tecnici”, che garantiscono il corretto funzionamento del sito, e “di profilazione”, deputati, per l’appunto, a proporre agli utenti pubblicità personalizzata in base agli interessi da essi manifestati durante la navigazione in Rete.
Detto questo, c’è da constatare come ormai in moltissimi contesti si punta alla pubblicità mirata, vendibile agli inserzionisti ad un prezzo più alto e garante di maggiori introiti in quanto mette in gioco i prodotti e i servizi giudicati potenzialmente più interessanti per i vari target.
E la loro privacy? Sapere come comportarsi, in effetti, può essere utile non solo per chi naviga sui siti altrui, ma anche per chiunque abbia bisogno di mettere in regola il proprio, di sito. Cercheremo, quindi, nelle prossime righe di riferirvi brevemente l’attuale quadro giuridico esistente in materia, e anche qualche dritta tecnica.
Le nuove disposizioni contenute nelle Linee Guida del Garante della Privacy, in accordo con i più recenti aggiornamenti del GDPR, cui le aziende dovevano adeguarsi entro e non oltre il 9 gennaio 2022, prevedono che l’unico obbligo del titolare è quello di informare l’utente della presenza di cookies tecnici tramite specifica informativa, anche da inserirsi in quella generale del sito.
L’informativa, in particolare:
· deve contenere in modo chiaro e completo tutte le informazioni previste dagli articoli 12 e 13 del GDPR, anche con riferimento ai cookies e agli altri strumenti di tracciamento.
· deve riguardare i singoli cookies effettivamente installati nel sito web;
· deve indicare gli eventuali altri soggetti cui sono destinati i dati personali acquisiti tramite i cookies, nonché i tempi di conservazione delle informazioni acquisite;
· deve essere dislocata su più livelli e resa anche attraverso più modalità (ad esempio con l’uso di canali video oppure di pop-up informativi oppure interazioni vocali oppure assistenti virtuali).
Il consenso informato costituisce ufficialmente l’unica base giuridica legittimante l’utilizzo di cookie di profilazione. Possono essere raccolte solo le informazioni strettamente necessarie alla fruizione del servizio e l’utente è libero di scegliere se permettere l’acquisizione di più dati per altre finalità.
Per quanto riguarda I banner:
· devono avere dimensioni sufficienti a far percepire all’ utente una discontinuità rispetto alla fruizione dei contenuti della pagina web che sta visitando e a evitargli il rischio di compiere scelte inconsapevoli o indesiderate;
· devono permettere all'utente di mantenere le impostazioni di default e di poter manifestare il proprio consenso attraverso un’azione positiva;
Non configurano un valido consenso l’inattività dell’utente e lo scrolling. Inoltre, il “cookie wall” è considerato illecito secondo l’art. 4 del GDPR, in quanto un consenso che viene prestato pena l’impossibilità di accedere al sito non può essere considerato libero.
Insomma, titolari, publisher, inserzionisti interessati: ora potete tranquillizzarvi. O agitarvi, a seconda dei casi.
Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla normativa stessa che potete reperire completa in Rete: sempre se la cookie policy vi autorizza, ovvio…